lunedì 22 luglio 2013


Gli Statuti dell'Ordine

Gli Statuti dell’Ordine, originariamente approvati dal Gran Maestro Sua Altezza Reale Ferdinando di Borbone a Saint Aygulf il 4 novembre 1982, sono da lui stati rinnovati il 15 maggio 2002, allo scopo di meglio adattarli “ai tempi d’oggi ed alle nuove circostanze”, anche grazie alla magistrale competenza del Consigliere per gli Ordini Dinastici della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, Sua Eccellenza l’Ambasciatore Antonio Benedetto Spada, Collare Costantiniano.

Sono composti da dieci Capitoli e da un totale di trentatré Articoli, concernenti: finalità dell’Ordine; Categorie, Gradi e numero dei Cavalieri; condizioni di ammissione; Decorazioni, Distintivi e Uniformi dell’Ordine; Cariche e Dignità; governo dell’Ordine; attribuzioni delle Cariche; tornate e deliberazioni; Funzioni Religiose.

Capitolo I
Finalità dell’Ordine

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine Equestre il quale, dalla sua remotissima origine, si propone la glorificazione della Croce, la propagazione della Fede, e la difesa della Chiesa Apostolica Romana, cui è strettamente legato per speciali benemerenze acquisite e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

E’ pertanto non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere in conformità alla Fede Cattolica, ma sarà proprio di essi l’associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all’incremento dei principi religiosi negli uomini e cooperare con tutti i mezzi a ché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L’Ordine, adeguandosi ai tempi, si propone anche di dare il suo maggior contributo d’azione e di attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

Capitolo II
Categorie, Gradi dell’Ordine e numero dei Cavalieri.

  • Articolo I
    Le Categorie ed i Gradi dell’Ordine sono:

    A Categoria di Giustizia
    • Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, decorato del Collare
    • Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia
    • Balì, Cavaliere di Gran Croce di Giustizia, per Cardinali di Santa Romana Chiesa
    • Cavaliere di Gran Croce di Giustizia
    • Dama di Gran Croce di Giustizia
    • Commendatore di Giuspatronato di Giustizia
    • Commendatore di Giustizia
    • Cavaliere di Giustizia
    • Cavaliere di Giustizia Ecclesiastico
    • Dama di Giustizia

    B Categoria Speciale
    • Cavaliere di Gran Croce, con Placca d’Oro, decorato del Collare
    • Cavaliere di Gran Croce, con Placca d’Oro

    C Categoria di Grazia
    • Cavaliere di Gran Croce di Grazia
    • Cavaliere di Gran Croce di Grazia Ecclesiastico
    • Dama di Gran Croce di Grazia
    • Commendatore di Giuspatronato di Grazia
    • Commendatore di Grazia
    • Commendatore di Grazia Ecclesiastico
    • Cavaliere di Grazia
    • Cavaliere di Grazia Ecclesiastico
    • Dama di Grazia

    D Categoria di Merito
    • Cavaliere di Gran Croce di Merito
    • Dama di Gran Croce di Merito
    • Commendatore di Giuspatronato di Merito
    • Commendatore di Merito con Placca
    • Commendatore di Merito
    • Cavaliere di Merito con Placca
    • Dama di Merito con Placca
    • Cavaliere di Merito
    • Dama di Merito

    E Categoria di Ufficio
    • Cavaliere d’Ufficio
    • Dama d’Ufficio

  • Articolo II
    Il numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria dei personaggi prescelti dall’Imperatore Costantino per la Custodia del Labaro; ciascuno di essi ha il trattamento di Eccellenza e di Don.

    I Reali Principi di Borbone delle Due Sicilie, i Sovrani, i Principi di altre Case Reali e gli eminentissimi Cardinali di Santa Romana Chiesa, non sono compresi nel numero dei cinquanta Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia.

    Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia e di Gran Croce con Placca d’Oro è limitato a venticinque per ogni Categoria, quello dei Cavalieri di Gran Croce di Grazia e di Merito è limitato a cinquanta per ogni Categoria.

    E’ invece illimitato il numero dei Cavalieri degli altri Gradi e quello delle Dame.
Capitolo III
Condizioni di ammissione
  • Articolo I
    La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.
  • Articolo II
    La Collazione dell’Ordine spetta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:
    • Il Collare Costantiniano è riservato ai Sovrani, ai Capi delle Case Reali e, eccezionalmente, ai Balì di Giustizia che abbiano acquisito specialissime benemerenze.
    • La Gran Croce di Giustizia, per Balì e Cavalieri, è riservata ai Principi Reali e ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrane, alle Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame di Gran Croce di Giustizia è necessario il possesso della nobiltà generosa di almeno duecento anni dei quattro avi.
    • La Gran Croce con Placca d’oro verrà concessa, dal Gran Maestro, ad alte personalità che si siano distinte per eccezionali benemerenze; ai Capi di Stato può essere concessa con un Collare speciale.
    • La Gran Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro che, in possesso della nobiltà generosa per il solo lato paterno, rivestano alte cariche o dignità.
    • La Gran Croce di Merito, per Cavalieri e Dame, è riservata a coloro che rivestano alte dignità o ricoprano cariche elevate.
    • I Commendatori di Giuspatronato sono quei Cavalieri, di Giustizia, di Grazia o di Merito, i quali abbiano effettuato una cospicua donazione destinata per un’opera di beneficenza o di assistenza dell’Ordine. Tale donazione costituirà una Commenda di Giuspatronato e prenderà nome, titoli e predicati del donante. Tale Patronato si trasmetterà in perpetuo ai discendenti del donante in linea e per ordine di primogenitura. Ogni trasmissione dovrà essere approvata dal Gran Maestro.
    • I Commendatori, di Giustizia, di Grazia e di Merito, sono quei Cavalieri che hanno acquisito speciali benemerenze.
    • La Croce di Giustizia, per Cavalieri e Dame, è riservata esclusivamente a coloro che fanno prove di nobiltà generosa per duecento anni dei quattro avi paterni e materni, come prescritto dalle antiche disposizioni statutarie e dalla Risoluzione Magistrale del 17 aprile 1762.
    • La Croce di Grazia, per Cavalieri e Dame, può essere concessa a persone le quali, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla Categoria di Giustizia, appartengono a famiglie di antica e provata nobiltà.
    • La Croce di Merito e la Croce di Ufficio, per Cavalieri e Dame, possono essere concesse a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servizi resi all’Ordine.
  • Articolo III
    L’età minima consentita per l’ammissione all’Ordine è stabilita in anni diciotto.
    L’età richiesta per i Gradi di Balì, Cavaliere e Dama di Gran Croce di Giustizia è di anni cinquanta.

  • Articolo IV
    Agli Ecclesiastici così come ai Militari è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

  • Articolo V
    Il Gran Maestro può concedere la Croce dell’Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti articoli II e III.

  • Articolo VI
    I Cavalieri e le Dame dell’Ordine possono fregiarsi delle Insegne degli Ordini Supremi, del Sovrano Militare Ordine di Malta, degli Ordini conferiti dalla Santa Sede o sotto la Sua Protezione diretta, degli Ordini della Repubblica Italiana, di quelli conferiti da altri Stati e degli Ordini Dinastici di Case Reali anche se non più regnanti.
    E’ Vietato l’uso di altre decorazioni cavalleresche.

  • Articolo VII
    L’Ordine riconosce validi solamente i matrimoni ritenuti tali dalla Chiesa Cattolica.

  • Articolo VII
    E’ fatto divieto ai Cavalieri ed alle Dame di far parte di sette, organizzazioni ed associazioni i cui principi siano in contrasto con quelli della Religione Cattolica o dell’Ordine.

  • Articolo IX
    I trasgressori ai precedenti Articoli VI, VII ed VIII sono automaticamente sospesi dai Ruoli e, a seguito di opportuni accertamenti da parte del Grande Inquisitore, potranno essere radiati dall’Ordine.
Capitolo IV
Decorazioni, Distintivi e Uniformi dell’Ordine
  • Articolo I
    La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è di oro gigliata, smaltata di color porporino, a forma greca, caricata alle quattro estremità dalle lettere I.H.S.V. (In hoc signo vinces) e nel centro ha il monogramma XP e, sui bracci della Croce, ha le lettere greche Alfa ed Omega. Il nastro dell’Ordine è di seta ondata celeste.

  • Articolo II
    La foggia delle Insegne delle differenti Categorie e Gradi e l’uso dei Titoli Onorifici sono stabiliti con speciale Regolamento che, con le relative tavole, fanno parte integrante dei presenti statuti.

  • Articolo III
    I Cavalieri Costantiniani laici possono, per speciale concessione del Gran Maestro, usare l’uniforme militare, costituita da: una tunica e calzoni, con bande, di colore “bleu de roi”, spalline, cintura, collo e paramani, con ricami in oro varianti secondo le Categorie ed i Gradi; portano la feluca con coccarda celeste, la spada e gli speroni. Il mantello è in panno “bleu de roi”, recante sul lato sinistro la Croce dell’Ordine larga cm. 25; Il tutto come alle relative tavole allegate al Regolamento.
Capitolo V
Cariche e Dignità
  • Articolo I
    Il Perpetuo Supremo Reggitore e Prima Dignità dell’Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle Speciali Concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

    Il Gran Maestro può emanare nuove Leggi e Statuti e, incontrandovi difficoltà, interpretarle; può similmente abrogare le vecchie Leggi, quando e come lo giudicherà opportuno.

    La dignità di Gran Maestro, riservata alla Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, erede della Serenissima Casa Farnese, è legata alla qualità di Capo della Reale Casa di Borbone delle Due Sicilie.

    In mancanza di eredi maschi nella Reale Famiglia di Borbone delle Due Sicilie, la successione stessa ha luogo per designazione testamentaria del Gran Maestro; ove questo manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce, in virtù degli Statuti Farnesiani approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

  • Articolo II
    L’elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Balì il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero di voti.

    In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese e conterà doppio.

  • Articolo III
    Il Gran Maestro secondo la consuetudine può chiedere al Santo Padre la nomina presso l’Ordine di un Cardinale Protettore, il quale rappresenta i legami di tradizionale filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa e l’indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

    Può nominare un Gran Priore dell’Ordine che dovrà ottenere dalla Sede Apostolica il “placet” e che svolgerà le mansioni descritte nell’Articolo V e nel Capitolo VII.

    Potrà altresì designare un Prelato, Assistente Spirituale dell’Ordine.

  • Articolo IV
    Il Gran Maestro nomina le cinque Grandi Cariche dell’Ordine: il Gran Prefetto, il Grande Inquisitore, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Priore. Nomina altresì nove Deputati i quali, unitamente ai suddetti, formano la Reale Deputazione.

    Il Presidente, i Vice Presidenti (normalmente due) ed il Segretario, sono dal Gran Maestro scelti tra i Deputati che non rivestono cariche.

    La durata, la decadenza o la riconferma delle cinque Grandi Cariche, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario e dei Deputati avviene unicamente per volontà e per Decreto del Gran Maestro.

    L’ordine di precedenza tra le Cariche dell’Ordine è il seguente: Gran Prefetto, Grande Inquisitore, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere, Gran Priore, Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Deputati (secondo l’anzianità di nomina dell’Ordine). Allorquando la Carica di Gran Priore sia conferita a Cardinale di Santa Romana Chiesa lo Stesso, in riferimento alle precedenze, si collocherà subito dopo il Gran Prefetto e prima del Grande Inquisitore.
Capitolo VI
Governo dell’Ordine
  • Articolo I
    La Sede del Gran Magistero è presso il Gran Maestro.

    La Sede della Gran Cancelleria è in Napoli.

    La Sede della Gran Cancelleria Operativa è in Roma.

  • Articolo II
    La Reale Deputazione è l’Organo consultivo collegiale dell’Ordine che il Gran Maestro od il Gran Prefetto potranno interpellare su questioni o problemi di particolare importanza.

    La Reale Deputazione dà pareri e suggerimenti sulla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità della finalità dell’Ordine; propone al Gran Maestro eventuali modifiche agli Statuti; può formulare proposte di nomina.

  • Articolo III
    Per i provvedimenti di urgenza, in seno alla Reale Deputazione è costituito un Consiglio di Presidenza composto dalle cinque Grandi Cariche, dal Presidente e dal Segretario.

  • Articolo IV
    Le attribuzioni del Presidente della Reale Deputazione sono, per espressa volontà del Gran Maestro:
    • disporre le convocazioni e presiedere le tornate
    • aver cura della esecuzione delle deliberazioni prese.

  • Articolo V
    In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Vice Presidente più anziano nella carica.
Capitolo VII
Attribuzioni delle Cariche
  • Articolo I
    Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell’Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente rappresenta il Gran Maestro.

    In caso di mancanza del Gran Maestro, o durante la Sua minore età, ne assumerà le funzioni.

    Nel caso di estinzione della Real Famiglia Magistrale, provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per l’elezione del nuovo Gran Maestro.

  • Articolo II
    Il Grande Inquisitore veglia sull’esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell’Ordine da parte dei Cavalieri, ed ogni qualvolta accerterà che i Cavalieri Costantiniani si siano comportati in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto il quale, a sua volta, dovrà renderne edotto il Gran Maestro per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

  • Articolo III
    Il Gran Cancelliere tiene in consegna i protocolli ed i Decreti dell’Ordine nonché i documenti tutti riguardanti le nomine dei Cavalieri, compreso l’Archivio, pubblica e Ruoli ed i Bollettini, cura la corrispondenza, controfirma i Decreti di nomina, stabilisce tutto il Cerimoniale, custodisce il Labaro dell’Ordine. In assenza del Gran Maestro e del Gran Prefetto rappresenta l’Ordine.

  • Articolo IV
    Il Gran Tesoriere ha l’incarico di custodire e di gestire i beni dell’Ordine.

    Egli provvede ai mandati di pagamento, riscuote le somme per conto dell’Ordine e rilascia le relative quietanze.

    Annualmente presenta al Gran Maestro il conto consuntivo dell’anno in corso ed il bilancio preventivo per l’anno successivo.

    Tutti i provvedimenti che comportino un onere finanziario devono essere preventivamente approvati dal Gran Tesoriere.

  • Articolo V
    Il Gran Priore ha la sopraintendenza spirituale dell’Ordine, provvede al coordinamento dei Cavalieri Ecclesiastici nella loro partecipazione alla vita dell’Ordine, ha la sorveglianza diretta sull’Organizzazione di tutte le Funzioni Religiose.

    Il Gran Priore può essere assistito da un Vice Gran Priore, pure nominato dal Gran Maestro.

  • Articolo VI
    Il Segretario della Reale Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche e della corrispondenza; dirama gli avvisi di convocazione della Reale Deputazione e redige i verbali delle Sue tornate, così come di quelle del Consiglio di Presidenza.

  • Articolo VII
    Nelle varie Regioni così come nei Paesi Esteri possono essere costituite delle Delegazioni o delle Rappresentanze.

    Esse dovranno ottemperare a tutte le prescrizioni risultanti nel vigente “Regolamento dei Delegati”.

  • Articolo VIII
    Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani e, in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l’approvazione gli Statuti delle Associazioni da costituirsi.
Capitolo VIII
Tornate, Deliberazioni
  • Articolo I
    La Reale Deputazione si riunisce in tornate ordinarie e straordinarie.

    Le tornate ordinarie hanno luogo di massima due volte l’anno.

    Le tornate straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro.

  • Articolo II
    Gli atti delle delibere debbono essere firmati dal Presidente, dal Gran Cancelliere e dal Segretario.
Capitolo IX
Funzioni religiose
Le funzioni religiose sono stabilite dal Gran Priore ed approvate dal Gran Maestro.
Funzioni religiose solenni da celebrarsi:
  • il 23 aprile, festività di San Giorgio;
  • il 14 settembre, festività della Esaltazione della Santa Croce;
  • il giorno anniversario della morte dell’ultimo Gran Maestro; nel corso di questa funzione la S. Messa sarà officiata in suffragio delle Anime dei Gran Maestri, Cavalieri e Dame defunti.
Capitolo X
Il presente Statuto entra in vigore il giorno I di giugno del 2002.

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