lunedì 22 luglio 2013


Associazione dei Cavalieri

Il Presidente della Repubblica Italiana Giovanni Leone, con decreto numero 337 del 30 marzo 1973, controfirmato dall’allora Presidente del Consiglio Onorevole Mariano Rumor, registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 1973, erigeva in Ente Morale l’Associazione Nazionale Italiana dei Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, approvandone lo Statuto, che veniva vistato dal proponente Ministro degli Affari Esteri.

Questa Associazione è stata costituita per riunire i Cavalieri e le Dame dell’Ordine di cittadinanza Italiana, che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’uso in Italia della propria Onorificenza.

Scopo dell’Ente è l’incoraggiamento di studi sugli Ordini Cavallereschi; il soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità; lo svolgimento di attività comuni con l’analoga Associazione del Sovrano Ordine di Malta; la raccolta delle memorie del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

I – Costituzione della Associazione.
  • Articolo 1 – E’ costituita in Italia, con Sede in Napoli, Parco Margherita numero 113, e con durata illimitata, una Associazione tra i Cavalieri e le Dame del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, che abbiano la cittadinanza Italiana ed abbiano ottenuto l’autorizzazione all’uso in Italia dell’onorificenza, con la denominazione di Associazione Nazionale Italiana dei Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio (A.N.C.C.I.). 
  • Articolo 2 – Il distintivo dell’Associazione è la Croce dell’Ordine.
    La bandiera dell’Associazione è di seta bianca, bordata di celeste, caricata al centro della Croce dell’Ordine; all’alto è legato un nastro tricolore Italiano con le frange dorate. 
  • Articolo 3 – L’Associazione trae i mezzi dello svolgimento della sua opera dall’annuo contributo dei Cavalieri e delle Dame associati, da offerte, lasciti e donazioni, nonché da eventuali contributi dell’Ordine. 
  • Articolo 4 – L’Associazione avrà propri Delegati nelle varie Regioni d’Italia. Detti Delegati, che potranno essere affiancati da un Vice Delegato, coadiuvano localmente il Consiglio della Associazione, al quale inoltrano gli studi e le proposte inerenti agli scopi che si propone l’Associazione. I Delegati ed i Vice Delegati sono nominati dal Consiglio dell’Associazione. 
II – Scopi della Associazione.
  • Articolo 5 – L’Associazione Italiana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio si propone:
    • di promuovere ed incoraggiare studi sugli Ordini cavallereschi e sui loro compiti attuali;
    • di collaborare, secondo i propri mezzi, con le pubbliche autorità nelle opere d’assistenza e di soccorso delle popolazioni in occasione d’eventi eccezionali;
    • di stabilire intese ed accordi con l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta per lo svolgimento d’attività coordinate rivolte a fini comuni;
    • di raccogliere e di coltivare, nell’interesse degli studi storici, le memorie dell’Ordine.
III – Dei Soci.
  • Articolo 6 – L’Associazione di compone di Soci Fondatori e Soci Ordinari. 
  • Articolo 7 – Possono essere Soci Fondatori i Cavalieri e le Dame di Gran Croce, i Commendatori (di Giustizia, di Grazia, di Merito) ed i Cavalieri e le Dame di Giustizia. 
  • Articolo 8 – Possono essere Soci Ordinari i Cavalieri e le Dame di Grazia, di Merito e di Ufficio. 
  • Articolo 9 – L’ammissione nell’Associazione è deliberata dal Consiglio, su domanda dell’interessato, corredata da un certificato della Gran Cancelleria dell’Ordine attestante il possesso dei requisiti di cui all’Articolo 1 del presente Statuto. 
  • Articolo 10 – I Soci Fondatori, pagano all’Associazione un contributo annuo di lire 15.000 (quindicimila) e quelli Ordinari, di lire 10.000 (diecimila), da inviarsi anticipatamente entro il primo trimestre di ogni anno al Tesoriere dell’Associazione.
    I detti contributi possono essere modificati dalla Assemblea Ordinaria. Le elezioni alle cariche sociali ed il voto sulle eventuali modifiche dello Statuto è riservato ai Soci Fondatori.


IV – Dell’Assemblea.
  • Articolo 11 – L’Assemblea è composta da tutti i Soci. E’ ammesso il voto per delega; la firma del delegato deve essere autenticata da un notaio o dal Gran Cancelliere dell’Ordine. Ciascun Socio può essere portatore di non più di cinque deleghe. 
  • Articolo 12 – L’Assemblea si raduna in via ordinaria nel mese di gennaio e provvede all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché alle elezioni delle cariche sociali ed al loro eventuale rinnovo; in via straordinaria è convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante nel Consiglio del Gran Maestro, ovvero di un terzo dei Soci Fondatori, e delibera su questioni di carattere eccezionale o su eventuali modifiche dello Statuto. 
  • Articolo 13 – La convocazione dell’Assemblea si effettua con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno venti giorni prima. 
  • Articolo 14 – Per la validità della riunione dell’Assemblea si richiede in prima convocazione la maggioranza dei membri dell’Associazione; in seconda convocazione occorre la presenza di un quarto dei Soci.
    Tra la prima e la seconda convocazione dovranno passare almeno ventiquattro ore. 
  • Articolo 15 – L’Assemblea come primo suo atto elegge un presidente ed un segretario per lo svolgimento dei propri lavori; essi redigono il processo verbale della seduta che è conservato negli atti dell’Associazione.

V – Del Consiglio.
  • Articolo 16 – Il Consiglio dell’Associazione è eletto dall’Assemblea (eccetto il membro di cui al comma b), e si compone di nove membri:
    • il Presidente;
    • il Rappresentante del Gran Maestro;
    • il Vice Presidente;
    • il Tesoriere;
    • il Segretario;
    • quattro Consiglieri.
  • Articolo 17 – Il Consiglio ha l’amministrazione e la direzione dell’Associazione.
    Il Presidente, a tutti gli effetti, ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza della carica o di impedimento. 
  • Articolo 18 – I Membri del Consiglio restano in carica cinque anni, e possono essere riconfermati. 
  • Articolo 19 – Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte in un apposito registro, a cura del Segretario, e saranno firmate dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione. 
  • Articolo 20 – Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta il Rappresentante del Gran Maestro o tre membri del Consiglio medesimo, e comunque una volta ogni sei mesi. 
  • Articolo 21 – Le adunanze sono valide con l’intervento di almeno cinque membri del Consiglio. 
  • Articolo 22 – Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. 
  • Articolo 23 – Ove, durante il quinquennio, si rendano vacanti per qualsiasi causa le cariche di Presidente o di Vice Presidente ovvero venga a cessare dall’ufficio la maggioranza dei membri del Consiglio, è convocata per la loro sostituzione l’Assemblea Straordinaria.
    I membri così eletti durano in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio originariamente eletto.
    In ogni altro caso di vacanza nel Consiglio, quest’ultimo provvede per cooptazione salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria o straordinaria, rimanendo fermo quanto sopra disposto per la durata del mandato dei membri così nominati.
VI – Dei Revisori dei Conti.
  • Articolo 24 – L’Assemblea elegge per la durata di un quinquennio tre revisori di conti effettivi e due supplenti, che eleggono nel loro seno, fra i membri effettivi, un presidente.
    Essi seguono periodiche ispezioni di cassa, controllano la regolare tenuta dei registri contabili, intervengono, su richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio nelle quali la loro presenza appaia opportuna, riferiscono all’Assemblea, con relazione scritta, sul bilancio consuntivo.

VII – Delle riforme dello Statuto.
  • Articolo 25 – Per riformare lo Statuto della Associazione, sarà necessario che la proposta di modifiche sia sottoscritta da almeno un terzo dei Soci Fondatori ed approvata da un’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei Soci Fondatori membri dell’Associazione anche in seconda convocazione.

VIII – Della perdita della qualità di Socio.
  • Articolo 26 – La qualità di Socio si perde automaticamente in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, d’appartenenza all’Ordine.
    Parimenti, nel caso di sospensione dei Soci dall’Ordine, restano sospesi i diritti inerenti alla qualità di Socio e si verifica la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte.

IX – Dello scioglimento dell’Associazione.
  • Articolo 27 – Nella eventualità di scioglimento della Associazione, il Gran Maestro dell’Ordine disporrà di tutti beni mobili ed immobili appartenenti all’Associazione, esistenti al momento dello scioglimento, destinandoli in conformità dei fini sociali, salve le disposizioni contenute negli eventuali atti di liberalità a favore dell’Associazione.

X – Regolamento.
  • Articolo 28 – Per l’esecuzione del presente Statuto il Consiglio può eventualmente deliberare un regolamento.

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